VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno; Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco al merito del lavoro; Veduto il R. decreto 15 ottobre 1911, n. 1205, che modifica la costituzione del predetto Ordine; Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700, che aggrega al Ministero per il lavoro o la previdenza sociale il Consiglio dell'Ordine cavalleresco «al merito del lavoro». Ritenuta l'opportunita' d'introdurre nella costituzione dell'Ordine anzidetto alcune modificazioni consigliate dall'esperienza; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiano decretato e decretiamo: Art. 1 L'Ordine cavalleresco «al merito del lavoro» e' destinato a premiare i cittadini italiani che abbiano acquistate titoli di singolare benemenza nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.