VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno; 
 
  Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine
cavalleresco al merito del lavoro; 
 
  Veduto il R. decreto 15 ottobre 1911,  n.  1205,  che  modifica  la
costituzione del predetto Ordine; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700,  che  aggrega  al
Ministero  per  il  lavoro  o  la  previdenza  sociale  il  Consiglio
dell'Ordine cavalleresco «al merito del lavoro». 
 
  Ritenuta l'opportunita' d'introdurre nella costituzione dell'Ordine
anzidetto alcune modificazioni consigliate dall'esperienza; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale; 
 
  Abbiano decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'Ordine  cavalleresco  «al  merito  del  lavoro»  e'  destinato  a
premiare i  cittadini  italiani  che  abbiano  acquistate  titoli  di
singolare benemenza nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.